Facilitazioni per gli interventi di efficientamento e per l’installazioni di impianti a fonti rinnovabili. Sono alcune delle principali novità introdotte con la Riforma del condominio. La legge (n. 220 del dicembre 2012) è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Grazie alle nuove disposizioni, i condomini avranno la possibilità di distaccarsi dagli impianti centralizzati. L’operazione, però, potrà essere compiuta solo a condizione che non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri abitanti dello stabile. Chi si distacca dovrà comunque contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione e la messa a norma dell’impianto termico centralizzato.
Come detto, sarà più semplice compiere interventi di efficientamento. L’articolo 7 del nuovo testo, infatti, prevede che per l’approvazione delle innovazioni di particolare interesse sociale, come ad esempio contenimento dei consumi energetici, impianti ad energie rinnovabili, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’intero edificio.
Sempre l'articolo 7 della legge legittima anche l'installazione di impianti da fonti rinnovabili al servizio di singole parti condominiali sul tetto, su ogni altra idonea superficie comune, e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. In quest’ultimo caso, qualora fossero necessarie variazioni nelle parti comuni, l’interessato dovrà comunicarlo all'amministratore segnalando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, infine, la riforma prevede che l’assemblea costituisca obbligatoriamente un fondo speciale con importo pari all’ammontare dei lavori.